Estate: il bon ton in Natura

Estate: il bon ton in Natura

In mare e in montagna esistono due regole fondamentali: cautela e buon senso, regole perfette anche per rispettare la natura ed evitare di rendere il nostro passaggio ‘indimenticabile’ anche per i  veri abitanti del mare o delle montagne, lupi, orsi, stelle alpine, stelle di mare, polpi e paguri, ricorda il WWF .


Vivere la natura significa soprattutto rispettarla e farla rispettare: i nostri gesti, nel bene o nel male, saranno imitati con molta probabilità anche dai vicini. Meglio dunque essere virtuosi e fare la nostra parte di cittadini responsabili: il senso civico non dovrebbe mai andare in vacanza e quindi segnaliamo abusi, maltrattamenti di piante e animali, abbandono di rifiuti e ogni altro gesto che possa danneggiare la natura. Meglio ancora raccogliere rifiuti, anche lasciati da altri. Paesaggi di montagna, spiagge, colline: proviamo ad entrarci metaforicamente “in punta di piedi”….

spiaggia-madonnina-puliziaRIFIUTI:

Non abbandonarli  negli ambienti naturali e non disperdere buste di plastica, lattine, bottiglie o altri oggetti  in mare o in montagna.  In mare poi i rifiuti arrivano anche da terra: ricicliamo la plastica d’inverno, ne troveremo meno in spiaggia d’estate. In montagna portiamo un sacchetto da gettare nei raccoglitori differenziati una volta a valle. Ogni oggetto abbandonato nell’ambiente dura molto più di quello che pensiamo: per degradare un fazzoletto di carta occorrono 3 mesi, un mozzicone di sigaretta da 1 a 5 anni, per le buste di plastica da 10 a 20 anni, lattine di alluminio 10-100 anni, bottiglie di vetro 1.000 anni, polistirolo 1.000 anni, bottiglie di plastica  mai completamente.

TURISMO

Evitare le spiagge già molto affollate. L’eccessiva pressione altera l’equilibrio dell’habitat costiero. Visitiamo le Aree marine protette e i Parchi naturali, le oasi WWF del nostro paese, frequentandoli però nel rispetto delle regole. Per suggerimenti utili su itinerari, abbigliamento, strutture ricettive e molto altro puoi consultare il sito WWF dedicato al turismo

bimbi-in-bici-manuale-fiab-wwf-3ECOTURISMO IN BICICLETTA CON I BAMBINI

Pedalare in famiglia  è un’esperienza bellissima, che rende più vicino adulti e bambini, ed è una perfetta occasione per condividere valori e sensazioni, la voglia di  nuove avventure lungo la strada, l’attenzione per l’ambiente, la conoscenza delle proprie potenzialità, il rispetto dell’altro e dei suoi tempi. La bici rappresenta il mezzo ideale per apprezzare al meglio il paesaggio e la natura in cui si pedala. Per i bambini la bicicletta è un’opportunità di crescita, è la scoperta dell’ambiente in una modalità più alla loro portata. Se abbastanza grandi e non trasportati dagli adulti , guidando quindi autonomamente il proprio mezzo, i bambini imparano a muoversi da soli, acquisendo indipendenza e curiosità per il mondo.
Tanti utilissimi consigli su abbigliamento, attrezzatura e itinerari più adatti sono presentati da  FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), l’organizzazione nazionale di riferimento per le politiche di mobilità basate sulla bicicletta e WWF Italia  nella nuova guida “Bimbi in bici” (autori Roberto Furlani e Silvia Malaguti, Edicicloeditore), un  manuale pensato per i genitori che decidono di avviare i loro figli alla pratica della bicicletta, sia nell’uso quotidiano, sia nell’esperienza delle escursioni o delle vacanze cicloturistiche.

LE BUONE REGOLE :

Come raggiungere la spiaggia
Le dune rappresentano una barriera naturale fondamentale per il mantenimento della spiaggia e degli ambienti retrostanti (campi agricoli, boschi, etc). Si formano grazie alle piante pioniere, vegetazione spontanea che trattiene con le sue radici la sabbia. Sono ambienti straordinari ma sempre piu’ minacciati dalla cementificazione costiera e dunque vanno tutelati il più possibile.
Raggiungiamo le spiagge utilizzando quindi i sentieri realizzati per non alterarne il fragile equilibrio: nelle aree protette potremo scoprire anche i nomi delle specie che popolano le dune grazie alla segnaletica predisposta. Tra le più belle troviamo il bianco e profumato giglio di mare o pancrazio (Pancratium maritimum) che fiorisce proprio d’estate al confine tra spiaggia e duna. Questa estate andate a cercarlo (sempre lungo i sentieri) e fotografatelo ….sarà una piacevole scoperta da condividere con i vostri amici.

RISPETTARE LE NORME:

Segnalare qualunque anomalia alle autorità competenti: animali in difficoltà , scarichi abusivi, discariche, oggetti pericolosi galleggianti, comportamenti poco civili di altri turisti. Molte regole sono già scritte: rispettiamole e proviamo a farle rispettare dagli altri, come i divieti di navigazione a motore entro i 300 metri dalle spiagge e 200 dalle scogliere. In mare evitiamo schiamazzi e corse sotto costa con mezzi rumorosi e troppo veloci tipo moto d’acqua o i Flying board. Fare particolare attenzione alle boe di segnalazione di sub o bagnanti mantenendosi alla distanza di sicurezza. Non usciamo fuori dai sentieri di montagna: potrebbe costare caro anche alla nostra sicurezza. Impariamo le regole di ciascun parco prima di addentrarci in natura, raccogliere un fiore protetto può costare caro oltre a danneggiare la biodiversità.
Le segnalazioni posso essere fatte alla Capitaneria di Porto più vicina o al numero nazionale 1530, al Corpo Forestale al 1515 per ogni segnalazione ambientale oltre agli incendi, alle Associazioni presenti sul territorio, alle amministrazioni locali.

A TAVOLA:
Rifiutare , in pescheria o al ristorante, pesci di taglia inferiore a quella regolamentare e le specie protette. Solo così possiamo contribuire alla tutela della biodiversità, facendo scelte da consumatori consapevoli che , oltre a salvare il mare premiano il lavoro dei pescatori onesti e corretti.
Altri consigli per una alimentazione green su Oneplanetfood.info

INCONTRI RAVVICINATI :

IN MARE:
Non disturbiamo la fauna sottomarina inseguendo polpi o raccogliendo stelle marine e altri
organismi. Con un tranquillo snorkeling possiamo goderci lo spettacolo della natura. Se andiamo in canoa o in pedalò non disturbiamo ciò che vive fuori dall’acqua, come gabbiani, cormorani e falchi che vivono lungo le scogliere. Basta mantenersi alla giusta distanza evitando schiamazzi e rumore inutile. Per ammirare gli animali in natura il consiglio è sempre quello di dotarsi di un buon binocolo: loro non fuggiranno spaventati e noi potremo goderci lo spettacolo
Il WWF per il Mediterraneo


Eurasian Brown bear, FinlandIN MONTAGNA:

Non cerchiamo di avvicinare orsi, lupi, volpi e scoiattoli, magari con del cibo. Gli animali per loro fortuna hanno strategie di adattamento formidabili per trovare da mangiare e se vogliamo osservarli meglio basta rimanere fermi e in completo silenzio e avere un po’ di pazienza. Non tutti gli animali si comportano nello stesso modo, ognuno ha una sua personalità, proprio come noi umani. Alcuni possono essere tranquilli, altri invece reagire con un morso. La regola vale per i piccoli animali come per i grandi. Distanza di sicurezza, silenzio, evitare il disturbo anche sonoro e ..ognuno al suo posto. C’è spazio per tutti!
Il WWF per le Alpi

SOUVENIR DI NATURA?

In spiaggia o in montagna non saremo soli: portar via conchiglie, legni e altri resti dalla spiaggia riduce la presenza di rifugi e anche cibo per piccoli insetti e granchi. Niente boccette di sabbia e eliminiamo prima di andar via la sabbia in eccesso da teli e oggetti usati.  Ad esempio: l’Area marina Protetta del Sinis in Sardegna, per salvaguardare la spiaggia dei chicchi di riso di Is Arutas, ha realizzato un sistema di docce retrodunali a circuito chiuso,  che riportano la sabbia che resta addosso ai bagnanti in spiaggia. Per mantenere ricca la biodiversità delle spiagge il WWF consiglia spesso ai gestori delle spiagge attrezzate di non ripulirle a fine giornata con mezzi meccanici tipo ruspe o trattori, ma di utilizzare piccoli rastrelli destinati ai soli rifiuti. L’educazione dei bagnanti farà il resto.

In montagna prima di raccogliere pigne secche, rami, pensiamo alla regola dei numeri:  tutto ciò che portiamo via è qualcosa che togliamo alla natura e, anche in montagna il nostro gesto potrebbe essere ripetuto da altri migliaia di volte.  In realtà il pericolo è per la nostra incolumità perché tra sassi e legni potrebbe nascondersi qualche vipera che se disturbata potrebbe reagire. Se proprio non resistiamo al cestino di pigne secche, almeno battiamo il terreno con un bastone prima di avvicinare le mani. Seguire comunque sempre le indicazioni (nei parchi sono sempre abbondanti ed esaurienti) sulle regole da rispettare per ogni regione. Inoltre,  in montagna quasi tutte le specie di fiori sono protette: anche in questo caso una buona Guida è di aiuto, come leggere le norme regionali, spesso diverse tra area e area. Purtroppo il rischio di strappare una pianta protetta è molto alto. Una nota di buon senso: dato che le camminate sono lunghe,  il mazzolino di fiori o la nostra erba medicinale è quasi sempre destinata ad appassire.

Per fortuna la tecnologia in questi anni ci ha fornito di strumenti meravigliosi come tablet, smartphone  con cui realizzare immagini da condividere con gli amici. Se un tempo le classificazioni prevedevano per gli studiosi la raccolta diretta delle erbe e dei fiori, che poi venivano disegnati in studio, oggi la nostra curiosità può essere soddisfatta con i mezzi tecnologici e, perché no, con un disegno all’acquerello per realizzare così il proprio erbario virtuale.

AVORIO, CORALLI E GUSCI DI TARTARUGHE

Per non diventare ‘bracconieri inconsapevoli’ attenzione durante le vacanze all’estero a cosa si acquista, nell’opuscolo curato dal WWF Svizzera una piccola guida per non incorrere in multe salate

EDUCARE:

Conoscere la natura è una continua sorpresa: abituiamo i nostri figli a esplorare il mare con l’aiuto di una maschera e una guida che li aiuti a capire cosa stanno vedendo. In montagna dotiamoci di guide per riconoscere le specie botaniche e gli animali: la tecnologia può aiutarci con le Guide su supporti elettronici o le App dedicate, cometerre@mareappena inaugurata nel Golfo di Trieste dal WWF con Fondazione Telecom per esplorare la riserva marina di Miramare. Abituiamoli ad appuntare su un taccuino cosa vedono per poter poi approfondire insieme e verificare anno dopo anno i cambiamenti nella natura dei nostri luoghi di vacanza.

Programmi e strumenti di educazione ambientale su wwf.it/scuole .

Da prendere al volo

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Organizzazione Tecnica: WWF Travel Srl Via Po 25/c 00198 Roma
Autorizz. Reg. GR344015 del 11 Giugno 2018

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per se e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza,
come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per: a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo; b) organizzatore, un professionista che combina
pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista; c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato; e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure; h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto; i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico; l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono: 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o
denominazione analoga;

5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (Art. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II, del CdT, nonche’ le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se e’ incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la localita’ di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilita’ ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneita’ del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalita’ di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del CdT, prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalita’ sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facolta’ per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3.

2. L’organizzatore predispone sul proprio sito internet www.viaggiwwfnature.it o www.wwftravel.it una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo: -estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; -estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur; -estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; – periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; -parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).

6. CONTENUTO DEL CONTRATTO -PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE (Art. 36 CdT)
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque,
appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso e’ escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (Art. 41 comma 7 CdT)

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del
serviziopacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto;

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: -costi di trasporto, incluso il costo del carburante; -diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; -tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore all’8% del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a
detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento eo spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. e) oneri e tasse aeroportuali eo portuali;

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica;
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso;
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6;
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata;
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo;
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;
c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio;
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
– il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto;
– l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: – aumento del prezzo in misura eccedente l’8%; -modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; -non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: -accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; -richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale
restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare;
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata, salvo eventuali condizioni più restrittive, legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture, in fase
di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto. L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
Rimangono sempre a carico del Viaggiatore la quota di apertura pratica ed il premio delle coperture assicurative (qualora acquistate) Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che interrompa volontariamente il viaggio o il soggiorno.

11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE _ OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE _ TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici debbano essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 1. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli
per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico”, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del
viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente sia da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo
ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni eo malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita eo danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore -sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme _ modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettorei effettivoi nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 (richiamato all’art.5).

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere
considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente _ a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. Per ogni più ampiainformazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.ideeperviaggiare.it contenente la Privacy Policy.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche
se commessi all’estero.

Organizzazione Tecnica: WWF Travel Srl Via Po 25/c 00198 Roma
Autorizz. Reg. GR344015 del 11 Giugno 2018

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